Art. 17.
(Comitato di garanzia).

      1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 15 e 16 e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.
      2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.
      3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 né alle Assemblee parlamentari.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell'autorizzazione di

 

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cui all'articolo 16. Il Comitato provvede senza ritardo.
      5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.
      6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare, previsto dall'articolo 30, comma 7.
      7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 25.